|

Il 1° gennaio 2007 è entrata in
vigore la convenzione di Risarcimento Diretto tra le
compagnie assicurative, ai sensi degli articoli 149
e 150 del Codice delle Assicurazioni, per sinistri
avvenuti a partire dal 1° febbraio 2007.
Si tratta di un cambiamento radicale nel modo delle
assicurazioni, dal momento che questa importante
novità riguarderà un gran numero di sinistri: con
l'inizio del 2007 scatta infatti l’obbligo, da parte
dei danneggiati, di chiedere direttamente alla
propria Compagnia il rimborso dei danni subiti a
seguito di un incidente stradale.
La disciplina del risarcimento diretto si applica in
tutte le ipotesi di danno al veicolo e di lesioni di
lieve entità al conducente, anche quando nel
sinistro siano coinvolti terzi trasportati.
Per poter richiedere il risarcimento diretto:
-
la data di
accadimento del sinistro deve essere successiva
al 1° febbraio 2007;
-
devono essere
coinvolti solo due veicoli;
-
è avvenuta una
collisione;
-
il sinistro non è
stato causato da un terzo con cui non vi è stata
collisione;
-
entrambi i veicoli
sono identificati con targa e immatricolati in
Italia, Repubblica di San Marino o Città del
Vaticano;
-
entrambi i
veicoli sono assicurati;
-
il sinistro è
avvenuto in Italia, Repubblica di San Marino o
Città del Vaticano;
-
se sono
coinvolti uno o due ciclomotori, devono essere
immatricolati con il nuovo sistema di targatura
(N.B.: le nuove immatricolazioni presentano sei
caratteri alfanumerici a differenza delle
precedenti che presentavano solo cinque
caratteri alfanumerici - ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, nr.
153).
Per una gestione più agevole
del proprio sinistro, è sempre consigliabile
compilare il modulo CAI con firma congiunta dei
conducenti coinvolti.
La compilazione del modulo infatti è fondamentale
nella prospettiva di contenere i tempi di
liquidazione, dare certezze sulla definizione di
responsabilità ed offrire garanzie sulla congruità
del risarcimento.
Per saperne di più sull'indennizzo diretto ci
potete contattare direttamente al:

|